L’articolo 13, D.L. n. 201/2011 anticipa al 2012 l’introduzione, in via sperimentale, dell’imposta municipale propria (IMU), prevista originariamente per il 2014 (art. 8, D.Lgs. n. 23/2011, “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”). In particolare, la nuova IMU, che troverà applicazione sperimentale in tutti i Comuni del territorio nazionale per gli anni dal 2012 al 2014, diverrà a regime nel 2015.
La nuova imposta municipale è sostituisce, relativamente a terreni e fabbricati:
l’ICI;
IRPEF e relative addizionali, per gli immobili non oggetto di locazione.
Restano comunque tassati il reddito agrario dei terreni, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario e gli immobili posseduti da soggetti IRES.
Il presupposto dell’IMU è il possesso, di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli. l’IMU è applicabile anche all’abitazione principale e relative pertinenze le quali, in linea generale, erano escluse da ICI.
Sono soggetti passivi dell’imposta:
- il proprietario di immobili;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il locatario di beni concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione;
- il concessionario su aree demaniali
L’IMU si calcola applicando al valore degli immobili la corrispondente aliquota che può essere quella base (fissata dalla norma) o quella maggiore o minore stabilita dal comune cui sono situati gli immobili.
Nello specifico il valore degli immobili cui applicare l’aliquota va rapportato alla quota ed ai mesi di possesso
La formula da applicare è la seguente:
valore dell’immobile x percentuale di possesso x mesi di possesso x aliquota
Aliquota ordinaria
La norma individua l’aliquota IMU ordinaria nella misura dello 0,76%. I Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ex art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, potranno aumentare o diminuire detta aliquota nella misura dello 0,3%. Il 50% dell’imposta applicata nella misura dello 0,76% è riservata allo Stato
.
N.B. La Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012, commi 380 e 386) ha previsto per il 2013 e 2014, le seguenti novità:
è soppressa la quota riservata allo Stato pari al 50% dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. È soppresso, conseguentemente, il Fondo sperimentale di riequilibrio ex art. 2, D.Lgs. n. 23/2011;
è riservato allo Stato il gettito IMU, calcolato sulla base dell’aliquota “standard” dello 0,76%, derivante dagli immobili appartenenti alla categoria catastale “D”. Per tali immobili i Comuni possono aumentare fino allo 0,3% l’aliquota “standard”.
I Comuni possono scegliere di ridurre l’aliquota ordinaria dello 0,76% fino allo 0,4% per gli immobili:
non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR;
posseduti da soggetti IRES;
locati.
Aliquota ridotta
Il D.L. n. 201/2011 (art. 13, commi 7 e 8) prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta, nella misura:
dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze, che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%;
dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%.
Per abitazione principale si intendo l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamenteL’aliquota agevolata per le abitazioni principali trova applicazione anche per le pertinenze.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13, D.L. n. 201/2011, per pertinenze dell’abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Pertanto è possibile estendere le agevolazioni IMU alle pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali:
C/2, magazzini e locali di deposito;
C/6, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro etc;
C/7, tettoie chiuse o aperte,
limitatamente ad un’unità per ogni tipologia sopra elencata. Si noti inoltre che non rileva l’eventuale accatastamento autonomo della pertinenza rispetto all’abitazione principale.
Detrazione abitazione principale
La nuova disciplina dell’IMU prevede una specifica detrazione riferita all’imposta dovuta per l’abitazione principale e sue pertinenze, di ammontare pari a € 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Aumento della detrazione in presenza di figli di età non superiore a 26 anni
In sede di conversione in legge del D.L. n. 201/2011 è stata prevista una maggiorazione della detrazione spettante per l’abitazione principale e relative pertinenze in presenza di figli di età non superiore a 26 anni. In particolare, il comma 10 dell’articolo 13, D.L. n. 201/2011 dispone che, solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione “di base” spettante è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, “…purché dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”. Tale detrazione maggiorata, al netto della detrazione di base, non può comunque essere superiore ad € 400,00.
Per il versamento dell’IMU i termini nel 2013 sono confermati nel:
– 17 giugno (prima rata) in quanto il 16 cade di domenica e
– 16 dicembre (seconda rata)
fatta salva la possibilità per il contribuente di versamento in unica soluzione entro il 17 giugno. Le rate sono di pari importo.