Il Modello RED è una dichiarazione annuale prevista dalla legge che consente ai pensionati di far valere i propri diritti sulla base dei redditi comunicati tramite questo modello; successivamente all’invio del modello RED l’INPS provvede a ricalcolare la pensione e a comunicare il nuovo importo ottenuto all’interessato e all’eventuale recupero di quanto corrisposto in eccedenza.
La normativa nazionale infatti ha previsto sin dal 1983 il collegamento di un certo numero di prestazioni pensionistiche al reddito percepito dal pensionato e, in alcuni casi, anche dal coniuge e dai figli.
Il Modello RED è inviato dall’INPS a tutti coloro che percepiscono, ed esempio, pensioni integrate al minimo, maggiorazione ed assegno sociale, trattamento di famiglia (Assegni Familiari), prestazioni per invalidità civile, la somma aggiuntiva (quattordicesima), pensioni di reversibilità.
- Recarsi in un centro che, come il CAF CIA srl (link sedi), risulti abilitato alla certificazione reddituale e che sia convenzionato con l’INPS per la verifica dei dati, la compilazione di tutta la modulistica necessaria e la trasmissione telematica all’Istituto;
- consegnare la lettera ricevuta dall’Istituto con i codici a barre;
- firmare per accettazione la dichiarazione RED;
- ritirare la dichiarazione Modello RED timbrata e firmata dal CAF.
Il servizio di compilazione e trasmissione all’INPS della dichiarazione RED è completamente gratuito.
Il Modello RED deve essere compilato e consegnato dopo il ricevimento della lettera di richiesta inviata dall’Ente la quale arriva, tra marzo e aprile, insieme al modello ObisM ed alle eventuali richieste di dichiarazioni di responsabilità per gli invalidi civili (ICRIC – ACCAS).
Il Mod. RED non ha scadenza particolare: deve essere compilato, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera inviata dall’Ente Previdenziale.
Solitamente la scadenza pubblicata dall’Istituto sulle lettere è il 31 Luglio anche se poi il CAF ha tempo fino al mese di ottobre per poter trasmettere il modello all’INPS.
- lettera di richiesta del Modello RED dell’Ente pensionistico interessato pervenuta con codice a barre allegato;
- dichiarazione dei redditi relativa all’anno della verifica reddituale;
- documentazione relativa agli interessi maturati su conti correnti bancari, postali, con BOT, CCT o altri titoli di stato;
- documentazione relativa ad eventuali redditi esenti ai fini IRPEF (pensioni invalidità civile, redditi esteri, ecc.);
- documentazione (Modello CUD ) relativa ad eventuali arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto;
- eventuale certificato catastale per la prima casa, se non si è presentata dichiarazione dei redditi;
- importo delle eventuali quote di pensione trattenute dal datore di lavoro sugli assegni di invalidità;
- certificazione relativa ad eventuali Pensioni Estere;
- copia Codice Fiscale;
- copia della Carta d’Identità dichiarante.
- Il RED può essere presentato da un DELEGATO (compila la Delega)
A1
Lavoro dipendente prestato in Italia
Lavoro dipendente ed assimilati – CIG: cassa integrazione guadagni – Indennità di mobilità – Indennità di disoccupazione (ordinaria, requisiti ridotti e speciale) – Indennità di malattia – Indennità di maternità – Qualsiasi altra indennità che abbia natura integrativa o sostitutiva delle retribuzioni – Redditi di coloro che, dalla data non successiva al 1.2.1991, prestano servizio alle dipendenze della Comunità Europea (a norma del regolamento n.31-CEE e n.11-CEEA) dei Consigli del 18/12/1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20/2/68 e successive modifiche.
Redditi di lavoro dipendente ed assimilato riferiti all’anno in esame (lavoro svolto in Italia) e indennità sostitutive del reddito.
l redditi di lavoro dipendente vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge e comprensivi di eventuali somme erogate a titolo di “incremento della produttività” (importo massimo: 2.500) assoggettate a tassazione sostitutiva (D.l. 185/ 2008)
A2
Lavoro dipendente prestato all’estero
Attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale, anche se non iscritti all’assicurazione obbligatoria I.V.S. italiana – Attività lavorativa svolta da lavoratori dipendenti di ditte Italiane e distaccati all’estero – Pensionati occupati nella Città del Vaticano, dipendenti di Enti cent.li della Chiesa Cattolica, Missioni, Enti ed Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari – Attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori dal territorio nazionale in qualità di “frontaliere” anche per quelli che rientrano nei 20 Km. dalla Svizzera.
Redditi di lavoro dipendente svolto all’Estero riferiti all’anno in esame.
Per i frontalieri l’importo va indicato al lordo della franchigia di 6.700.
A3
Lavoro autonomo prodotto in Italia e all’Estero
Lavoro autonomo professionale e d’impresa anche soggetto ad imposta sostitutiva – Coltivatori diretti, mezzadri e coloni – Imprenditori agricoli a titolo principale – Artigiani e commercianti – Lavoro autonomo occasionale (art. 2222 C.C.) – Attività commerciale occasionale – Sportivi dilettanti (al netto di € 7.500 esenti) – Obblighi di fare, non fare, permettere – Diritti d’autore – Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro – “Venditori porta a porta” – Esercizio di arti e professioni – Reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IV A – Redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro – Redditi percepiti in qualità di socio accomandatario di società in acc. semplice e di società in nome coll.vo, in quanto viene espletata attività lavorativa.
Sono da ritenersi compresi nei redditi di lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione:
– Coltivatori diretti: il reddito è individuato nel reddito agrario a prescindere dalle modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali; dal reddito agrario deve essere dedotta la contribuzione versata per costituire la propria posizione previdenziale ed assistenziale.
– l redditi di lavoro autonomo vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
– Il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili nell’anno di riferimento del reddito.
– Se il reddito è negativo va imputato “zero”.
A4
Prestazioni coordinate e continuative, a progetto
Attività regolamentate dall’art. 61, co. l e 2, Dlgs 276/2003, ivi comprese le mini collaborazioni (di importo fino a € 5.000 per anno e per singolo committente).
Ai fini fiscali sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; al solo fine del cumulo pensione/lavoro, I’INPS li valuta come attività autonoma.
TIPOLOGIA REDDITUALE FONDIARI: CODICE B
B1
Casa di abitazione
Reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze.
Il dato va rilevato:
– dal rigo 148 del modello 730/3 2013 (prospetto di liquidazione);
– dal rigo RN5O colonna 1 del modello UNICO PF 2013 (quadro RN Determinazione dell’ IRPEF).
B2
Altri immobili (terreni e fabbricati)
Reddito dei terreni detenuti a titolo di proprietà, usufrutto ed enfiteusi
– Reddito derivante dal possesso di fabbricati (con esclusione del reddito derivante dalla casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze)
– Fabbricati locati per i quali si è optato per la cedolare secca.
Nota: ai sensi dell’art. 26 del TUIR “sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto ” e che vanno indicati in dichiarazione dei redditi nei quadri:
– A del 730 /RA di Unico se terreni,
– B del 730 /RB di Unico se fabbricati.
Per questo motivo si ritiene che gli immobili detenuti all’estero non siano classificabili tra i redditi fondiari, bensì appartengano alla categoria dei redditi diversi e perciò nel RED vanno riportati a rigo F3 (rilevazione redditi rigo D4 del 730 o RL12 di Unico).
Il reddito dei fabbricati deve essere indicato con le rivalutazioni e/o maggiorazioni previste ai fini IRPEF.
Il reddito derivante da immobili locati deve essere indicato, come previsto ai fini IRPEF, cioè al netto degli abbattimenti; fanno eccezione i fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
Il reddito dei terreni deve essere indicato come previsto ai fini IRPEF, cioè rivalutato (e al netto di eventuali abbattimenti).
Il dato va rilevato sommando i righi: 1, 2, 3, 6 e 147 del modello 730/3, 2013 (prospetto di liquidazione);
RA11 colonne 10 e 11 del quadro RA, RB10 colonne 13, 14 e 15 del quadro RB, RN50 colonna 2 del quadro RN modello UNICO PF 2013.
TIPOLOGIA REDDITUALE CAPITALE: CODICE C
C1
Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento, ecc.
Interessi, premi e frutti di depositi e conto correnti bancari e postali – Interessi dei Buoni Ordinari del Tesoro, dei certificati di credito e di altri titoli dello Stato – Proventi di quote di investimento.
Da indicare:
– anche se di fonte estera
– al lordo della ritenuta IRPEF effettuata alla fonte.
TIPOLOGIA REDDITUALE ASSISTENZIALI: CODICE D
D1
Prestazioni assistenziali
Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato, altri Enti Pubblici e Stati Esteri finalizzate al raggiungimento di un determinato livello di reddito.
Sono escluse:
– Le prestazioni assistenziali destinate a bisogni strettamente connessi ad una personale e contingente
situazione.
– Le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali.
Tra le prestazioni assistenziali escluse rientrano ad esempio:
– L’assegno di cura erogato dalla Regione – Gli assegni mensili erogati da Comuni a titolo di sostegno a persone anziane/invalide – Il fondo sociale affitti – Le indennità di sostegno al reddito erogate da Enti Locali ai lavoratori disoccupati.
Le prestazioni da indicare per questa tipologia reddituale, sono esenti ai fini IRPEF.
TIPOLOGIA REDDITUALE ARRETRATI/TFR: CODICE E
E1
Arretrati di lavoro dipendente
Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello in cui vengono percepiti e soggetti a tassazione separata per lavoro prestato sia in Italia sia all’Estero.
Da dichiarare al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge qualora dovuti.
E2
Arretrati di integrazione salariale
Arretrati di Cassa integrazione guadagni riferita ad anni precedenti.
E3
Indennità di fine rapporto
Indennità percepite alla cessazione del rapporto di lavoro:
– Trattamento di fine rapporto (TFR) – Buonuscita – Liquidazione, ecc.
Se chi li eroga è sostituto d’imposta sono rilevabili solo dal CUD (anche se il soggetto presenta dichiarazione dei redditi).
Se chi le eroga non è sostituto, vanno rilevate dal quadro RM di Unico.
TIPOLOGIA REDDITUALE ALTRI REDDITI: CODICE F
F1
Rendite vitalizie o a tempo determinato
Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio corrisposte da compagnie assicuratrici).
Deve essere indicato l’importo assoggettabile ad IRPEF.
F2
Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge o ex coniuge
Gli assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge (ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli) in conseguenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio – Gli alimenti corrisposti ai sensi dell’art. 433 del codice civile, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Per gli assegni al coniuge, se nel provvedimento giudiziale non è distinta la somma destinata al mantenimento del coniuge da quella destinata al mantenimento dei figli, l’importo dell’assegno, a norma dell’art. 3 DPR 42/ 1988, costituisce reddito per il 50%.
F3
Altri redditi assoggettabili all’ IRPEF
Assegni di sostentamento – Redditi di capitale – Redditi di partecipazione in società od imprese nel caso in cui l’apporto sia costituito dal solo capitale o da capitale e lavoro – Alcuni redditi “diversi” .
l redditi di capitale vanno indicati anche se assoggettati a tassazione a titolo d’imposta (quindi anche se non sono rilevabili dalla dichiarazione dei redditi).
F4
Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF
Vanno indicati redditi o quote di reddito esenti dall’IRPEF, ad esempio:
Quota esente dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino a € 7.500 – Quota esente (pari ad un massimo di € 3.098,74) dei redditi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato fino a € 9.296 – Importo percepito per prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher).
l voucher sono utilizzati per retribuire prestazioni accessorie:
Non esiste documentazione che li certifica – Sono emessi dall’ INPS – Sono nominativi al fine di permettere l’accredito contributivo.
ALTRE INFORMAZIONI – CODICE G
G1
Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno in relazione ai redditi indicati negli altri righi
Deve essere acquisito l’intero importo IRPEF pagato nell’anno richiesto, comprensivo anche degli importi pagati per le addizionali regionale e comunale ed eventuali imposte sostitutive – Gli acconti IRPEF devono essere considerati nell’anno di competenza e non in quello di pagamento.
G2
Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro
Importo delle trattenute delle quote di pensione effettuate dal datore di lavoro ai pensionati che percepiscono pensioni erogate a titolo di “assegni di invalidità” di importo superiore al minimo (e che pur essendo pensionati continuano a lavorare).
L’importo si rileva dalle buste paga o da specifica dichiarazione del datore di lavoro.
trattamento minimo:
2012 = € 480,53 mensile – € 6.246,89 annuo
Se la pensione percepita è dell’importo sopra descritto, non sono applicate queste ritenute in caso di contemporanea prestazione lavorativa, pertanto deve essere indicato “zero” in questo rigo se il dato è richiesto.
TIPOLOGIA REDDITUALE PENSIONI ESTERE – CODICE H
H1
Pensioni estere dirette
Pensioni dirette erogate da Enti Esteri.
H2
Pensioni estere ai superstiti
Pensioni di reversibilità erogate da Enti Esteri.
H3
Pensioni estere da infortunio sul lavoro
Prestazioni erogate da enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita – Pensioni estere concesse ai minatori che abbiano lavorato almeno 20 anni nelle miniere del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente – Rendite per malattia professionale concessa dal FDMP (Fond des maladies professionelles).
H4
Rendite estere
Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (previdenza complementare estera)
H5
Arretrati di pensioni estere
Arretrati riferiti ad anni precedenti, relativi sia alle pensioni dirette, che a quelli ai superstiti, erogati da Enti Esteri.