Alla morte di una persona i suoi diritti e le sue obbligazioni di norma si trasmettono ai successori aventi diritto.
L’insieme dei rapporti giuridici (proprietà dei beni, diritti reali, crediti e debiti) che si trasmettono alla morte del defunto, prendono il nome di eredità.
Esistono tre forme di successione:
- successione testamentaria: se la persona deceduta aveva fatto testamento, l’eredità si devolve alla persona indicata nel testamento;
- successione legittima: se il de cuius non aveva fatto testamento, l’eredità si devolve ai suoi parenti indicati dalla legge, in questo caso è importante il rapporto di parentela con il defunto;
- successione necessaria che opera se: 1) il de cuius aveva fatto testamento ma aveva pretermesso determinati parenti ai quali la legge riconosce il diritto di succedergli in una determinata quota dell’eredità; 2) pur essendo morto senza testamento, aveva in vita donato i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti. (In entrambi i casi, i parenti pretermessi possono far valere il loro diritto con una apposita azione legale.)
Dopo l’apertura della successione è necessaria l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato o dei chiamanti; l’erede ha dieci anni di tempo per accettare.
L’accettazione dell’eredità può essere una accettazione pura e semplice, oppure una accettazione con beneficio di inventario:
1) la prima comporta che i beni del defunto si confondano con il patrimonio dell’erede, con la conseguenza che l’erede dovrà pagare i debiti del defunto non solo con i beni ereditati ma anche con il proprio patrimonio,
2) la seconda comporta che il patrimonio del defunto diventa dell’erede ma resta separato dagli altri beni dell’erede per cui la responsabilità patrimoniale dell’erede comprende solo i beni ereditati.
L’erede, prima che sia decorso il termine per accettare, può rinunciare all’eredità; La rinuncia va compiuta con le stesse formalità che sono richieste per l’accettazione beneficiata. Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria, i coeredi partecipano alla comunione in proporzione della loro quota ereditaria.
La successione testamentaria è la più frequente. Il testamento é un atto formale e per essere valido deve essere redatto in una delle forme seguenti:
- testamento olografo: è scritto, datato e sottoscritto tutto di mano dal testatore;
- testamento pubblico: é scritto dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni. Deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dll notaio;
- testamento segreto: è scritto in un qualunque foglio di carta anche da persona diversa dal testatore; il testatore in persona davanti a due testimoni consegna il foglio chiuso ad un notaio, quindi annota all’esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui.
Il testamento olografo e il testamento segreto devono essere pubblicati davanti a un notaio dopo l’apertura della successione altrimenti non possono essere fatti valere; l’invalidità del testamento può portare alla nullità o annullabilità.
Il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative come, per esempio, i difetti di forma o il motivo illecito. L’azione di nullità può essere esercitata da qualunque interessato.
Tre sono le cause di annullabilità dei testamenti:
- difetti di forma che non comportano nullità;
- annullabilità per incapacità di disporre, come per esempio il testamento del minore o dell’interdetto;
- annullabilità per vizi della volontà, quando cioè il testamento è affetto di errore, violenza o di dolo.
L’azione di annullamento spetta a qualunque interessato e si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono, nel caso di incapacità dalla data di esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.
La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio di carattere fiscale necessario per comunicare all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e determinare le relative imposte.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione generalmente coincidente con la data di morte del de cuius, su apposito modulo; La dichiarazione presentata su modello diverso da quello indicato è nulla.
Essa deve essere presentata:
- se il defunto era residente in Italia: presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza (domicilio fiscale);
- se il defunto era residente all’estero: presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana;
- se il defunto era residente all’estero e non è conosciuta l’ultima residenza italiana: presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di “ROMA 6”.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e al pagamento delle relative imposte:
- gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i trust.
Vi è l’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione da parte dei parenti in linea retta al verificarsi della duplice condizione che:
I. nell’asse ereditario non siano compresi immobili;
II. il patrimonio del defunto non sia di importo superiore a euro 75.000,00.
La base imponibile o valore netto dell’asse ereditario è costituita dalla differenza tra l’ammontare complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che rappresentano l’attivo dell’asse ereditario e l’ammontare complessivo delle passività e degli oneri deducibili (debiti del defunto, spese mediche e funerarie).
Ai fini della determinazione della base imponibile il valore di riferimento degli immobili è quello catastale e non quello di mercato.
Ai fini della determinazione delle aliquote applicabili il valore netto dell’asse ereditario è maggiorato del valore attuale complessivo di tutte le donazioni effettuate dal defunto agli eredi e ai legatari.
L’imposta di successione
Le aliquote da applicare alla base imponibile sono determinate sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il dante causa e l’avente causa, nello specifico:
il 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta con una franchigia di euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
il 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, con una franchigia di euro 100.000 per ciascun fratello o sorella;
l’8% nei confronti degli altri soggetti.
In deroga alla disposizioni generali che prevedono per i trasferimenti “mortis causa” di immobili o diritti reali immobiliari l’applicazione dell’imposta di successione secondo la segmentazione sopra indicata e delle imposte ipotecaria e catastale, nella misura proporzionale rispettivamente del 2 e dell’1 per cento del valore degli immobili, con un minimo di euro 168,00 per ciascun tributo, se l’immobile oggetto di successione mortis causa è una “casa di abitazione non di lusso” e l’erede possiede i requisiti previsti per fruire del regime di agevolazione “prima casa”, stabilito ai fini dell’imposta di registro cui l’art. 69 della L. 342/2000 rinvia, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di euro 168,00 per ciascuna di esse.
La dichiarazione deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
- certificato di morte (o autocertificazione);
- stato di famiglia del defunto e degli eredi (o autocertificazione);
- eventuale documentazione delle passività (debiti del defunto, spese funerarie);
- se tra i beni caduti in successione ci sono terreni o fabbricati è indispensabile presentare l’atto attraverso il quale il defunto ne era divenuto proprietario (rogiti di acquisto o dichiarazione di successione) e per i terreni il Certificato di destinazione urbanistica;
visure catastali recenti di terreni e fabbricati che entrano nella successione.
Il servizio assistenza nella predisposizione della pratica di successione
Presso gli uffici del CAF CIA presenti su tutto il territorio nazionale è istituito un apposito servizio che fornisce assistenza e consulenza per le pratiche di successione con figure qualificate in grado di assicurare competenza e discrezionalità nello svolgimento dell’intero servizio, anche avvalendosi di figure professionali esterne di riconosciuto valore